Ciao a tutti da Milo!!!! (e scusate l'intrusione...)
PRIMA DI TUTTO UN PO' DI FONTI:
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/6-luglio-muore-il-web-italiano/2154694
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=1220&ID_sezione=&sezione=
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/bavaglio-al-web-fermiamoli/2154792
http://ilfattoquotidiano.it/2011/07/02/la-notte-della-rete-contro-il-bavaglio-dellagcom/136123/
http://www.repubblica.it/politica/2011/07/03/news/bersani_la_libert_della_rete_ossigeno_vitale_per_la_democrazia-18589942/?ref=HREC1-5
http://video.corriere.it/censura-il-6-luglio-muore-web-italiano-/f6062a48-a18a-11e0-ae6a-9b75910f192b
e molte altre!!! E' sufficente cercare! Non è una bufala, è una
notizia vera, ampiamente sottaciuta dai soliti canali ufficiali!!!
Non facciamoci fregare! Non è un allarme per "teste calde": persino il
Presidente della Camera dei deputati, che non è certo allineato con
L'Espresso o con Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio (io invece
sì), è intervenuto contro questa delibera! vedi:
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=1220&ID_sezione=&sezione=
"Fini all'Agcom: "No a troppi paletti, su Internet si tuteli la libertà""
Firmate se non l'avete già fatto!
Firma la petizione all'Agcom all'indirizzo:
www.sitononraggiungibile.it
e manda un messaggio ai membri dell'Agcom qui:
http://www.avaaz.org/it/it_internet_bavaglio
Diamoci dentro!
;-) ;-) ;-)
p.s. per controllare le fonti: usate il copia-incolla! Le ho postate
anche sul mio blog dove nemmeno lì ho potuto linkarle direttamente
perché sull'editor dei post mi è sparito "scrivi" con tutte le
facilitazioni del caso (fonts, larghezza caratteri, link, ecc) e mi è
rimasta solo la sezione html (e lì son capace a mala pena di mettere
il grassetto...) A voi è successo? Il vostro editor dei post è
cambiato?
Per chi volesse approfondire (ne vale la pena!) qui sotto ho copia-incollato da:
http://sitononraggiungibile.e-policy.it/it/faq/
Cosa c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d’autore:
A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri.
1) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17
dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS denominata LINEAMENTI DI
PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA
NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA, che affronta le competenze della stessa
autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore nel
settore della tv, di internet e delle telecomunicazioni
2) La delibera, prevede un sistema di cancellazione e di inibizione di
siti internet sospettati di violare il diritto d’autore
3) In particolare i punti dal 3.5 a punto 3.5.4 della delibera
istituiscono un procedimento in quattro punti che può terminare con la
cancellazione dei contenuti da parte della stessa Autorità o
dell’inibizione su ordine dell’Autorità di un determinato sito.
4) Ci sono 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Delibera per formulare osservazioni alla stessa
autorità.
1) A chi si applica il provvedimento previsto dall’AGCOM.
A tutti i siti, i portali, i blog, gli strumenti di condivisione di
file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di
contenere anche un solo file in grado di violare il diritto d’autore.
Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui “l’Autorità
ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi
dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate
attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso
le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò
competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti
immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e
internet).
E l’art 2.2 prevede che “ L’Autorità, in quanto autorità
amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di
essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei
riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere
ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza
l’autorizzazione del titolare.”
Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o
pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un
sito amatoriale o un blog personale.
In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su
qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di
sospetta violazione, potrà operare il procedimento di cancellazione o
di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name
Systems.
2) Il fatto di gestire un sito privato o un blog senza alcun fine di
lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità
in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?
No.
Mentre infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto
Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle
norme di vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di
cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti
audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui siti
privati.
L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera: “La
competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra soffrire
sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2, comma 1,
lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.) per i “i siti internet privati
e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti
audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio
nell’ambito di comunità d’interesse”.
3) Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di
cancellazione da parte dell’Autorità?
Tutte le sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate
tramite siti italiani o esteri.
Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma
tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento
di cancellazione o di inibizione.
Per comprendere quali contenuti digitali siano soggetti al
provvedimento di cancellazione bisogna sapere quali opere siano
protette ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge sul diritto
d’autore, la legge 633/1941.
Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o
la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore.
Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé
opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la
traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia; (1)
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non
si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del
capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e
i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese
come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico
La sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto
d’autore tra quelli visti in precedenza farà scattare la procedura di
cancellazione o di inibizione.
Quindi l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di
inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di
contenere ad esempio:
1) Contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono
riprodotti da fonti successive senza autorizzazione
2) Contenuti giornalistici anche non riservati che non vengono
ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti privati
(es blog)
3) Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog
4) Contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di siti privati
5) Software liberi o meno che contengano componenti ( diverse dalle
idee alla base dei programmi ) sospettate di violazione di diritti di
autore
6) Banche dati on line pubbliche o private contenenti almeno un file
sospetto per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da parte
del titolare
7) Fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC
contenenti un sottofondo musicale
8) Video caricati dalle web tv
4) L’utente sospettato quanto tempo avrà per cancellare i file sospetti?
Il titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti ( senza alcuna
verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore,
dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti l’AGCOM.
Questi sia in caso di siti italiani sia in caso di siti esteri. Dopo i
5 giorni i contenuti saranno cancellati dall’Autorità o inibiti dai
provider su ordine dell’Autorità.
5) L’utente potrà dimostrare in qualche modo di avere la
legittimazione a poter inserire quel file o si potrà difendere in
qualche modo sostenendo di non avere colpe?
No.
L’Autorità infatti non prevede, a regime, alcuna indagine su una
possibile colpa di colui che ha inserito il file.
Il sistema di cancellazione o di inibizione del sito funzionerà in
maniera del tutto autonoma senza alcuna verifica della posizione di
colui che ha inserito il file.
Al punto 3.5.4. infatti l’Autorità dice espressamente “L’Autorità
ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui
tracciata possa operare in maniera pressoché automatica sulla base
dello schema:
segnalazione – verifica – eventuale provvedimento inibitorio essendo
fondata su un accertamento della violazione della normativa a
protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che
prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati
al dolo o alla colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica
della presenza – non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da
copyright a legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da
parte dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione
attribuita alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182
bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.
6) E per i siti provenienti dall’estero?
I siti provenienti dall’estero sospettati di contenere anche un solo
file che violano il diritto d’autore sono parificati ai siti illeciti
italiani, senza alcuna ulteriore specificazione, e possono essere al
termine della procedura inibiti a livello IP o di nome di dominio.
Le fattispecie di cancellazione del nome di dominio e dell’accesso IP
sono quindi due, secondo quanto previsto dal punto 3.5.2 della
delibera:
1) I siti il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti
sotto il profilo del diritto d’autore
2) o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali…
per queste ipotesi c’è la “possibilità, in casi estremi e previo
contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero
dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di
offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse
o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di
pedopornografia”.
Il solo fatto di avere i server all’estero e di essere sospettati di
aver violato la legge sul diritto d’autore comporterà la “scomparsa”
del collegamento a quel sito da parte dell’utente italiano.
In linea teorica anche siti del tutto leciti saranno soggetti
all’inibizione o i siti informativi esteri quali testate o giornali
sospettate di non aver chiesto l’autorizzazione ai titolari dei
diritti.
I siti privati di soggetti che hanno server dislocati al di fuori del
nostro paese e che contengono anche un solo file sospettato di violare
il diritto d’autore quindi sono parificati come trattamento ai siti
pedofili e di gioco d’azzardo e cosi le testate che non abbiamo
assolto gli obblighi di versamento delle somme ai titolari del diritto
d’autore
7) L’utente potrà rivolgerci a un giudice per evitare la cancellazione
dei contenuti dal suo sito?
No.
L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dal punto
3.5 della delibera è gestita dall’AGCOM, su ricorso dei privati o
delle organizzazioni di tutela dei diritti d’autore e si conclude in 5
giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con
l’Autorità giudiziaria.
Non ci sono indagini compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito di
un procedimento penale .
Non vi è nemmeno un passaggio dell’intera procedura all’interno del
quale venga coinvolto un magistrato.
Non vi sono forme di appello all’autorità giudiziaria.
Tutto ciò nonostante le fattispecie previste dall’AGCOM siano invece
già previste come sanzioni penali e civili dalle leggi italiane e
soggette come da Costituzione alla verifica da parte di un Giudice.
8) L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può giudicare dei
nostri diritti secondo la nostra Costituzione.
No.
L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è un giudice e non
può esercitare funzioni giudiziarie attribuite solo alla Magistratura
dalla nostra Costituzione
O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O
SE AVETE AVUTO LA COSTANZA DI LEGGERE SIN QUI VI SARETE RESI CONTO
DELLA MOSTRUOSITA' CHE CI ATTENDE... PER ESEMPIO SOLI 5 GIORNI PER
RIMUOVERE IL POST/PAGINA/ECC "INCRIMINATO" E POTERSI DIFENDERE,
DOPODICHE' ***PUFF*** SITO O BLOG CANCELLATI D'UFFICIO (CON LA
FORZA)... FETIDO ODORE DI DITTATURA!!! ATTENZIONE... ATTENZIONE...
Ciao!!!!!!!
Una finestra sul Mondo
Arte - L'immagine del giorno
Astronomia - Un'immagine al giorno
Stiamo valutando una soluzione alternativa.
Ghe pensi mi, così si espresso il Presidente dell'Isola che ha già riunito un'apposita task force che si concentrerà per trovare la soluzione migliore nel minor tempo possibile.
Nel frattempo nell'Isola c'è agitazione.
Pare esistano forme di vita intelligenti.
Il Presidente è sconvolto dalla raggelante novità.
domenica 3 luglio 2011
LA NOTTE DELLA RETE
Pubblicato da Nicolanondoc alle 21:56
Etichette: LA NOTTE DELLA RETE
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19 commenti:
Io ho firmato la petizione e ho diffuso le informazioni essenziali.
Speriamo bene!!!
Felice settimana
Ho firmato!grazie per le precise e puntuali informazioni,non ne sappiamo mai a sufficienza.
situazione degna d'allarme!
no, al bavaglio e alla censura!
anche Pupottina è d'accordo
p.s. grazie riri per il tuo conforto. va meglio, ma dal dentista dovrò tornare O_O
Nicola ho firmato la petizione ma credo che tutta la rete e noi blogger dovremmo condividere lo stesso post.
No alla censura.
E se proprio ciò avverrà
basta che tutti ci togliamo l'adsl e poi saranno cavoli delle società.
Io non ci sto su una rete dove da un momento all'altro può succedere che vengo oscurata.
Il concetto è sbagliato e non l'accetto.
Bacione e buona settimana
Grazie Nicola e grazie Riri per avermi ospitato sull'isola!
Più si diffonde e meglio è!
Ormai ci siamo quasi, le firme e le petizioni sono tante. Anche qualche politico (tra quelli meno indecenti) si è espresso contro il bavaglio...
Vedremo! Teniamo alta l'attenzione e stiamo sempre pronti a reagire.
Non possiamo rischiare di perdere (o lasciar stravolgere) ciò che più si avvicina alla vera democrazia: la RETE !
Un forte abbraccio!
p.s. una "cosa" come la RETE non ha precedenti nella Storia dell'Umanità! Va salvaguardata, protetta e difesa, con tutte le nostre forze!
Perché dà voce alla gente, la tiene informata in maniera indipendente e scollegata dalle "voci dei padroni".
Se la RETE è libera dà cultura e libertà.
Se imbavagliata potrebbe trasformarsi in una terribile forma di controllo sulle genti.
Android (il presente/futuro strumento di massa per accedere al web) va benissimo, ma attenzione , se il web verrà imbavagliato, saremo noi a rischiare di diventare gli "androidi" .
Allucinante! Io comunque ho firmato la petizione. La rete DEVE essere libera!!
Un saluto veloce veloce e speriamo di riuscire a scardinare questi benedetti paletti della delibera.
Ho firmato ...
Bisogna dire basta a questa dittatura.Salutoni a presto
RIri
Un bacio per te...
Nicola
speriamo che non venga applicato!!!
L'Allarme c'è tutto !!!
Il blog è LOTTA....è libertà....!!!
Vi abbraccio
Ornella
NICOLA
Ho letto il tuo post , credimi sono molto preoccupata . Ci voglione impedire di scrivere quello che pensiamo .Che diamine! questi ignorano l'abc della democrazia Se ho ben capito! Supponiamo che io scriva qualcosa che Tizio o Caio ritengono lesivo nei loro confronti. Bene: Tizio o Caio mi fanno scrivere dal loro legale una bella raccomandata A/R dove mi si chiede di rettificare. Capisci che alla prima sanzione un qualsiasi blog recherà in calce l'intestazione "chiuso per pignoramento". Perchè? Non certo perché non vuole rettificare, anche ammesso che fosse giusto farlo, ma per motivi di ordine pratico.
Un blogger non ha una redazione nè un ufficio con una segretaria. Questo significa che una raccomandata può essere ricevuta dal portinaio, dalla mamma, dal gatto, o giacere per due settimane nella casella della posta. Anche qualora la comunicazione pervenisse all'incauto avventore dell'Art.21, non è detto che questi sia nelle condizioni di poter rettificare entro 48 ore.
Questa è una vera dittatura .Come andrà a finire ?CIAO LINA
Sono con voi, ho firmato anch'io la petizione e spero che non verrá applicato la censura. Sarebbe assurdo. Non voglio neanche pensarci.
Un caro saluto a tutti
Riri
grazie per la vostra azienda. Amo il vostro paese e hanno visitato più volte.
Grazie anche per i gusti di mia poesia. . Sto preparando un libro
di bambini storie ai nostri bambini e sono molto felice.
Ho visitato l'Ungheria e Caterina, ragazza dolce e bella, mi è piaciuto incontrarla.
un bacio grande per te.
Grazie a te, Nicola.
La censura in internet deve essere assolutamente... censurata!!
Buon mercoledì :-)
ciao riri
buon mercoledì ^_____^
è vero i gusti in una coppia cambiano come anche le abitudini... ma finché resta qualcosa non c'è mai nessun problema
buon pomeriggio
Nicola la notte della rete l'ascolterò domani ora sono un po' stanca ma ti lascio la mia buonanotte.
Ciao bacio.
riri
venho deixar um beijinho e desejar um bom fim de semana.
que sirva para descansar ,viver a vida e ...ser feliz
um beijinho grande para ti
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